STUDIO TRIOLO del Rag. Alessandro Triolo

Possiamo Installare un Cancello?

Salve!
Volevo porvi una domanda.

Il mio fabbricato è composto da piano terra magazzini metà commerciale e metà deposito non ancora utilizzati per nessuna attività, primo piano e sottotetto di proprietà mia e di un altro  signore.

Vorremmo installare nella corte condominiale antistante il fabbricato un cancello per motivi di sicurezza.
Possiamo installarlo a nostre spese, ovviamente consegnando le chiavi al propietario del magazzino, anche se non deteniamo i 667 millesimi del valore del fabbricato?

Perche' approssimativamente noi 2 arriviamo a circa i 550 millesimi.

Se si come dobbiamo procedere?
Grazie e Distinti saluti

Risposta

Sì, potete installarlo consegnando le chiavi anche al signore, che se vorrà, parteciperà alle spese.

La procedura è la seguente:

L'amministratore (o voi) deve convocare l'assemblea straordinaria del condominio in base all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con all'ordine del giorno l'istallazione del cancello e la richiesta di presentazione preventivi.
Essendo voi la maggioranza lo deliberate.
Se il signore, nei 30 giorni successivi da quando viene a conoscenza o direttamente in assemblea o per consegna del verbale con prova certa dell'avvenuta consegna dello stesso, non fa opposizione, procedete con l'installazione ed egli dovrà anche partecipare a tutte le spese.

Devo pagare le quote maggiorate?

Buongiorno,
l'amministratrice del mio condominio, contravvenendo a quanto deliberato dall'assemblea in merito alla ristrutturazione dell'antico portone d'ingresso, aveva provveduto alla sostituzione dello stesso senza consultare i condomini e decidendo autonomamente l'ammontare della spesa e le caratteristiche del nuovo portone, giustificando l'arbitrarietà di tale azione con l'impossibilità di effettuare il restauro previsto e con l' urgenza richiesta dal caso.

Poco dopo l'amministratrice ha presentato le proprie dimissioni (senza mettere a verbale l'accettazione delle stesse da parte dei condomini) ed è stato eletto il nuovo amministratore, il quale ha fatto immediatamente mettere in opera il portone.

Ieri sera c'è stata una nuova riunione in cui la maggioranza dei condomini ha nominato un nuovo amministratore, avvalendosi tra l'altro della invalidità della delibera precedente riguardante le dimissioni dell'amministratrice e quindi della dubbia validità della nomina dell'amministratore avvenuta in conseguenza.
Ovviamente adesso è tutto fermo fino all'accettazione del mandato da parte del terzo amministratore di questo trimestre!
Nel frattempo mi sorge il dubbio in merito alle spese relative a questo nuovo portone,poichè qualcuno dovrà pur pagare il lavoro che comunque è stato svolto!

Scartando al momento l'ipotesi di rivalersi sull'amministratrice che ha creato il problema, poichè non so se questa sia l'intenzione degli altri, mi interessa l'eventuale suddivisione delle spese tra i condomini:
Già l'altra volta infatti le accennavo al fatto che nel condominio da diversi anni i miei vicini si sono sbizzarriti nell'ampliamento delle proprietà, chiudendo mansarde e sopraelevando interi appartamenti, mutando così non di poco le quote millesimali.
Una condomina qualche anno fà ha finalmente fatto richiesta al tribunale per il ricalcolo delle quote, ma ancora siamo in attesa, e lo saremo non si sa per quanto!
Nel frattempo le spese ordinarie sono state divise in base a tabelle approssimative approvate dal condominio (per la serie "meglio di niente") fatte in base alle dichiarazioni di alcuni dei condomini "abusivi", in quanto gli irriducibili si sono rifiutati di modificare i millesimi di propria pertinenza prima della sentenza.. e, caso strano, proprio ora che si attende la stessa, che si sa non avere validità retroattiva, è venuta la fretta di fare interventi necessari da anni!

A questo punto, volendo evitare di tediarla nuovamente con una e-mail chilometrica, pongo la questione:
Attesa la mia personale scarsa fiducia nei tempi del tribunale, che difficilmente penso possa emettere una decisione in tempi utili e attendendomi anche dei ricorsi successivi da parte dei soliti "furbi", se i condomini dovessero decidere di pagare le spese del portone, come posso far valere il mio diritto a pagare la quota effettivamente di mia spettanza? a non pagare per i miei vicini, oltre alle spese ordinarie che ho pagato e ancora pago, anche queste spese straordinarie ingenti?
Lei mi ha già detto in precedenza che l'amministratore non può procedere a decreti ingiuntivi se non sono state approvate le tabelle millesimali... ma le tabelle attualmente in uso sono state approvate a loro tempo, anche se in via provvisoria!

Eppure alcuni decreti ingiuntivi per le spese ordinarie sono stati inviati nel frattempo: è stato un abuso da parte dell'amministratore?
Potrei astenermi comunque dal pagare fino alla sentenza senza temere alcunchè, o come temo dovrò recitare un "mea culpa" e pagare per gli altri?

Risposta

Le tabelle millesimali provvisorie sono valide se si è in totale assenza di tabelle millesimali.

Non è un abuso dell'amministratore in quanto egli deve provvedere al recupero delle somme per l' erogazione dei servizi e delle spese che necessitano per la manutenzione dell'immobile, sempre che siano stati approvati i piani di riparto in assemblea.
Lei deve pagare in attesa della decisione del tribunale e poi, se la sentenza sarà a suo favore, come penso, richiederà il risarcimento dei danni subiti e delle somme pagate in più.

Si possono rifare le tabelle millesimali? 

Il mio condominio ha tabelle millesimali del 1962 considerando che la maggiorparte degli appartamenti sono stati rifatti con conseguente modifica dei termosifoni e che alcuni anni fa nel passaggio al metano la caldaia è stata trasferita dal seminterrato alla terrazza condominiale. Posso avere diritto al rifacimento delle tabelle millesimali senza la maggioranza in assemblea?

E se serve una maggioranza di quanti millesimi deve essere composta?
Grazie

Risposta

In primis bisogna vedere se le tabelle millesimali del riscaldamento erano fatte in base alla cubatura o come, secondo per rifare qualsiasi tabella millesimale non basta la maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136 2° comma del c.c., ma ci vuole l'unanimità.
Se le tabelle sono state fatte a cubatura, come quasi la maggioranza delle tabelle millesimali del riscaldamento, che la centrale termica sia stata spostata non ha alcuna rilevanza.

Sono un condomino posso avere la chiave del portone?

Salve io sono proprietario di un abitazione posta a piano terra di un condominio di 9 persone con ingresso indipendente, ma con terrazzo in comune con gli altri. Il capo-condomino mi ha dato la chiave del terrazzo per poter accedere in quanto su vi è l'antenna e il contatore del gas, ma dice che la chiave del portone non mi spetta dovendo ogni volta che devo salire citofonare sempre ad un condomino, loro essendo contrari che io salga su non mi aprono.

E' giusto che io non debba avere la chiave del portone di giù.
cordiali saluti

Risposta

Scusi se mi permetto, questa situazione ha dell'assurdo in quanto se le da la chiave del terrazzo, come pensa che lei possa accedere allo stesso senza entrare dal portone d'ingresso dello stabile?

Lei deve avere assolutamente anche la chiave del portone, allorché il regolamento di condominio non preveda diversamente, in quanto se il terrazzo condominiale, che è anche lastrico solare, è di proprietà comune ed essendo tale lei deve poterne godere al pari degli altri condomini come previsto dall'art. 1102 del c.c. che così recita:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”
Quindi faccia presente al capo-condominio, che dovrebbe essere l'amministratore, che sta violando un diritto reale che è quello della proprietà contemplato nella Costituzione Italiana all'art. 42 che così recita:
“La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.”
oltremodo gli faccia presente che tale diritto è anche contemplato all'art. 832 del c.c. che così recita:
“ Contenuto del diritto Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.”
Gli faccia inoltre presente che gli sta creando un danno e la sta privando del diritto reale di godimento, il tutto con una raccomandata RR dove gli intima di consegnarle entro un termine ben preciso la consegna delle chiavi.